Da Aprile 2019 il decreto legge del 28 Gennaio 2019, numero 4, ha disposto l’introduzione del Reddito di cittadinanza(RDC)/Pensione di Cittadinanza(PDC) e il Patronato Acli di Firenze si è da subito messo a disposizione per il supporto agli utenti che ne facevano richiesta.

In questo spazio cercheremo di dare delucidazioni a coloro i quali non abbiano ancora ben compreso le modalità del beneficio.

Entrambe sono misure adottate dallo stato al fine di combattere la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale e, in carattere molto generale, le differenze tra le due sono le seguenti:

  • Il Reddito di Cittadinanza è condizionato dalla disponibilità del richiedente ad accogliere un eventuale richiesta lavorativa;
  • La Pensione di Cittadinanza è rivolta ai nuclei familiari comprendenti esclusivamente soggetti con età pari o superiore ai 67 anni. Sono inoltre esclusi dal lavoro i soggetti maggiorenni già occupati o che frequentino regolare corso di studi o di formazione, i percettori di RDC pensionati, soggetti di età pari o superiore a 65 anni, soggetti con disabilità qualora non sia previsto il collocamento mirato e genitori con figli minori di 3 anni.

COME SI RICHIEDE IL REDDITO DI CITTADINANZA O LA PENSIONE DI CITTADINANZA?

Entrambe le richieste possono essere prese in carico dal Patronato Acli per poter però effettuare domanda urge inoltre presentarsi allo sportello con l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) relativo all’anno 2018.

QUALI SONO I REQUISITI CHE DANNO DIRITTO AL REDDITO DI CITTADINANZA O ALLA PENSIONE DI CITTADINANZA?

L’INPS ha individuato tre scaglioni di requisiti per poter accedere al RDC e PDC: requisiti per cittadinanza, requisiti reddituali/patrimoniali e requisiti per compatibilità.

-Requisiti di cittadinanza: il richiedente deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di paesi facenti parte dell’Unione Europea oppure essere familiare di un cittadino italiano o U.E. A tal questione si aggiunge l’obbligo di essere residenti in Italia per 10 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa.

-Requisiti reddituali/patrimoniali: in tal caso si fa riferimento all’Isee. Solo dopo la compilazione di esso infatti l’INPS è in grado di avere una stima circa la situazione economica del richiedente.

-Requisiti di compatibilità: sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari aventi tra i componenti dei soggetti disoccupati in seguito a dimissioni volontarie. Se dovesse esser presente tale requisito non si potrà richiedere il RDC per i 12 mesi successivi alle dimissioni, salvo fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa.

SI PUO’ USUFRUIRE DEL RDC ANCHE QUANDO SI LAVORA GIA’?

L’’RDC può essere richiesto, salvo mantenimento dei requisiti previsti, anche se uno o più componenti del nucleo familiare lavorano. Laddove dovessero subentrare dei cambiamenti circa la situazione del nucleo familiare presso il Patronato è possibile comunicarlo all’INPS: a questo proposito ai nostri sportelli è possibile compilare l’RDC-COM.

A QUANTO AMMONTA IL CALCOLO DEL BENEFICIO ECONOMICO?

L’RDC/PDC viene calcolato dall’INPS in base alle modalità predisposte sul modello Isee e il patronato svolge la funzione di intermediario tra lo stato e il richiedente. Detto ciò, premesso che ogni caso fa storia a se, le linee generali vogliono per ogni nucleo familiare si possa percepire un massimale di 9360 euro annui e un minimale di 480 euro annui.

CARTA RDC E DOVERI DEL RICHIEDENTE

La somma elargita dall’INPS sarà a disposizione del richiedente tramite una carta prepagata dove ogni mese verrà caricato il beneficio pattuito. La consegna della medesima avverrà tramite le Poste Italiane e oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, quali beni di prima necessità, medicinali e alcune utenze domestiche, la carta RDC permette di effettuare prelievi entro un limite non superiori ai 100 euro. Con la stessa è inoltre possibile effettuare anche un bonifico mensile per il pagamento dell’affitto e per la rata del mutuo qualora questo sia stato richiesto da uno dei componenti del medesimo nucleo familiare.

Ad ogni modo, qualunque sia il compenso percepito dal richiedente, quest’ultimo è tenuto a spendere l’intera cifra percepita dallo stato, pena le seguenti sanzioni:

  • una sottrazione massima del 20% dalla mensilità successiva a quella non interamente spesa.
  • ogni 6 mesi verrà effettuata una verifica sull’ammontare percepito e la somma complessiva che il beneficiario non ha speso verrà decurtata dalla mensilità. Se in 6 mesi soltanto una volta non si riesce a spendere l’intera somma non verrà effettuata alcuna sanzione.

Per avere informazioni personalizzate e ottenere un aiuto da consulenti esperti, rivolgiti al Patronato ACLI, presso una delle sedi del Patronato Acli di Firenze a te più vicina.