A causa del lockdown e della chiusura di molte attività lavorative in seguito al diffondersi dell’epidemia di Coronavirus, il Decreto “Cura Italia” ha previsto un aiuto al reddito di alcune categorie di lavoratori per il mancato guadagno.
Per il mese di marzo, infatti, è stata prevista la corresponsione di un’indennità di 600 euro non soggetta a imposizione fiscale.
In particolare, le categorie che potranno accedere a questa indennità saranno:
- Liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi che non risultino titolari di un trattamento pensionistico diretto o altre forme di previdenza obbligatoria
- I liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23/02/2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata dell’INPS
- I collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS
- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale che non risultino titolari di un trattamento pensionistico diretto o di altre forme di previdenza obbligatoria con esclusione della Gestione separata Inps.
- Artigiani
- Commercianti
- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che non risultino titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
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- I lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020Artigiani
- Lavoratori agricoli che non risultino titolari di un trattamento pensionistico
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- Operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali, purché possano far valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente
- Lavoratori dello spettacolo che non risultino titolari di un trattamento pensionistico diretto o di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
- iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano versato almeno 30 contributi giornalieri nell’anno 2019 al medesimo Fondo
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro
Queste indennità non sono tra esse cumulabili Le indennità non sono cumulabili e non sono spettanti in caso venga percepito il Reddito di cittadinanza.
Per qualsiasi ulteriore informazione su come funziona il bonus baby sitter e per ottenere aiuto su come richiederlo, contatta per email la sede del Patronato Acli Firenze più vicina a te.
Gli operatori del Patronati ACLI di Firenze saranno lieti di darti tutta l’assistenza possibile!
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