Lo svolgimento delle visite fiscali e l’accertamento delle assenze dal servizio per cause di malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni vengono effettuati in base al nuovo Regolamento entrato in vigore dal 13 gennaio 2018.

In caso di malattia il medico curante del lavoratore prepara un certificato medico telematico con annesse diagnosi e prognosi per la guarigione.

La certificazione può essere verificata tramite le visite fiscali.

La visita può essere richiesta per via telematica sin dal 1° giorno di assenza dalla stessa Amministrazione Pubblica oppure è l’INPS che provvede d’ufficio.

Orari controllo malattia

Per permettere le visite fiscali il regolamento richiede la reperibilità del lavoratore ammalato, presso il domicilio indicato nel certificato, in tutti i giorni compresi nel periodo di prognosi, siano essi feriali, festivi o prefestivi, nelle seguenti ore del giorno:

  • dalle ore 09.00 alle ore 13.00
  • dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi dovrà essere preventivamente comunicata all’Amministrazione di appartenenza.

Casi di esonero dalla reperibilità

Sono esonerati dalla reperibilità i dipendenti pubblici la cui assenza è riconducibile ai seguenti casi:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  3. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Come opporsi all’esito della visita fiscale

Nel caso in cui il lavoratore ammalato non concorda con il parere del medico che ha effettuato la visita fiscale dovrà rilasciare un’apposita dichiarazione da annotarsi sul verbale sottoscritto dal dipendente.

Il giudizio sull’opposizione verrà dato in seguito a un’ulteriore visita fiscale, da effettuarsi nel primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

Nei casi in cui il dipendente si rifiuti di firmare il verbale, il medico fiscale informa tempestivamente l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale.

Cosa succede in caso di rilevata assenza alla visita fiscale

L’assenza al proprio domicilio per la visita fiscale viene immediatamente segnalata al datore di lavoro, il medico lascia l’invito a effettuare la visita presso l’ufficio medico dell’INPS.

Se l’assenza non viene giustificata tramite prove documentali, il datore di lavoro applicare le sanzioni e/o i provvedimenti disciplinari del caso.

Cosa si deve fare in caso di guarigione anticipata

Se la guarigione avviene prima del termine indicato nel certificato, il dipendente pubblico può rientrare al lavoro ma è necessario che si rivolga al medico che ha predisposto il certificato con la prognosi che si intende ridurre affinchè invii un certificato sostitutivo del precedente.

Solo in caso di assenza o di impedimento assoluto del medico precedente ci si potrà rivolgere ad altro medico.

Presso il Patronato Acli di Firenze puoi ottenere assistenza qualificata in caso di malattia.

In tutti i momenti importanti della tua vita puoi sempre contare su di noi.

Consulenti per passione!